Alla luce del fatto che il nuovo saldo finale di competenza finanziaria potenziata, dopo anni di patto di stabilità interno declinato in saldo corrente, tetto di spesa e competenza mista, sta cominciando a entrare a pieno titolo tra le principali voci di interesse delle ragionerie degli enti locali, il governo ha inserito nel ddl di stabilità 2016 l'art. 35, comma 4 in cui considera, tra gli aggregati rilevanti, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
Individuando nel saldo finale di competenza lo strumento migliore per gestire i saldi di finanza pubblica, garantendo comunque una ripresa degli investimenti locali, il governo ha agevolato le amministrazioni locali attraverso l'introduzione del saldo stesso del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente che capitale. Con l'esclusione del fondo pluriennale finanziato da debito, inoltre, gli enti locali hanno la possibilità di accedere al credito per il finanziamento degli investimenti per un importo superiore allo spazio concesso dall'esclusione dal saldo del fondo crediti di dubbia esigibilità e del rimborso della quota capitale di mutui e prestiti. Maggiore è la quota finanziata da debito, entro i limiti ordinari, maggiore è la somma in spesa esclusa dal calcolo dei saldi rilevanti per il pareggio di bilancio, poiché ciò che rileva è solo la quota esigibile dell'anno.
Per adempiere correttamente a quanto disposto dal ddl di stabilità 2016, le autonomie locali devono fare in modo che sia univocamente individuabile la quota di fondo pluriennale in relazione alla singola fonte di finanziamento, come impone una sana gestione dei vincoli di bilancio.
|